Il regolamento prevedeva che le denunzie dovessero essere fatte solo al vescovo o al suo vicario, di persona o per mezzo del confessore, nella veste di giudici ordinari in materia di Santa Fede, come previsto nei testi canonici nei capitoli: "ut Inquisitionis", "statuta de heret.", "per hoc", e soprattutto nei brevi di Paolo III, Paolo IV, Pio IV, come aveva anche confermato il vescovo Spada ed anche il suo vicario, ai pubblici deputati, nelle lettere e nei discorsi avuti sulla questione (paragrafo A)

Il vescovo avrebbe dovuto operare con l'assistenza di un fiscale laico ordinario di vescovato, e gli esami e processi avrebbero dovuto essere scritti da uno dei notai di vescovato. Se avesse voluto variare e utilizzare un altro notaio, fuori dell'ordinario, il vescovo avrebbe dovuto comunicarlo alla magistratura (par. B).

Il vescovo, dovendo cominciare un processo o procedere a carcerazioni, avrebbe dovuto comunicarlo ad un membro della Balia, per esserne coadiuvato (parr. E e F).

Si ribadiva il divieto di deputazioni fisse di consultori (par. C), di patenti particolari alle persone che dovevano intervenire nel processo, notai e fiscali (par. D).

Le carcerazioni avrebbero dovuto essere fatte nel carcere ordinario di Torre e, nel solo caso di religiosi, anche nei monasteri (par. G).

Gli esami ai testimoni e i processi ai rei, avrebbero dovuto essere fatti solo dal vescovo o dal vicario (par. H).A.S.L. Offizio sopra la Religione, Balia straordinaria sopra la Religione, 13 Deliberazioni (anni 1713-1718), cc.10r.-11r

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