"Nell'Eccellentissimo Consiglio Generale congregato
Fu decreto
che per l'Eccellentissimo Consiglio si deva prontamente procedere all'elezione di tre cittadini, che non siano congiunti fino in secondo grado con l'Eccellentissimo Signor Cardinale Vescovo, suo Vicario, e altri Familiari, con titolo di Balia sopra la Religione per assistere, e invigilare con l'Eminenza Sua e suo Vicario coadiuvandoli acciò non s'introduchino nello Stato della Repubblica errori repugnanti alla Religione Cattolica Romana, a tenore delle leggi registrate nel libro IV, delli Statuti Universali al cap. 98 e nel volume dei Decreti Penali a c. 24, 28, 31, 34, 36, 38, 40, 41, 43 e dei Brevi della Santa Mente di Paulo III, Paulo IV e Pio IV, e lettera di San Carlo Borromeo.
Quali tre cittadini così eletti procurino che dal Vicario Torre, o da
altri, che occorresse dentro quindici giorni prossimi si dia il dovuto Reparo a i
pregiudizij inferiti alla Pubblica Giurisdizione, come reputeranno sufficiente, e ciò
atteso il modo di procedere nella causa introdotta contro il Padre Martini, minore
osservante, et habbino cura et obbligo d'invigilare, che tanto nel caso suddetto che in
altri simili, mai per il tempo alcuno non resti violata la Pubblica Giurisdizione, e tanto
per detto Reparo, che per i casi, si dessero nell'avvenire per tutto il 1716 s'intendi
conferita a i medesimi ogni potestà, facoltà e balia, e tanta quanta, ne ha
l'Eccellentissimo Consiglio per risolvere, e deliberare con i mezzi, che stimeranno
leciti, e dare quegl'ordini, che reputeranno opportuni per mantenere la purità della
Religione, e rimuovere ogni gelosia di Stato, che potesse causarsi per la fabbrica di
detto Processo, o per altri simili, che nei tempi successivi occorresse incaminare; per il
qual effetto s'intendi costituito assegnamento a detti tre cittadini, e a chi dopoi
succederà in detta carica, di scudi cento l'anno da pagarsi. E per l'avvenire ogni tre
anni, da principiare in fine del detto anno 1716 gl'Eccellentissimi Signori siano
obbligati nella riforma degli Officij d'honore solita farsi dall'Eccellentissimo Consiglio
propuonere in primo luogo l'elezione di detti tre cittadini quali continuino con la
medesima facoltà, oblighi, et assegnamenti e così ogni triennio seguitare, sotto pena di
pergiuro a loro cittadini, e non possa dalle Medesime propuonersi l'elezione d'altri
officij, se prima non sarà stata eletta detta Balia, non ostante, E ciò senza impedire o
retardare l'autorità d'altri Giudici e Officiali a quali s'aspetta, e la cura e l'obligo
dell'Offizio sopra la Giurisdizione, et aggiunti in detta materia". ![]()