La Congregazione segreta di Consultori del Sant' Offizio

settembre 1701:

si ripropose la questione dei consultori fissi che già aveva caratterizzato il periodo dei vescovati dello Spinola e del Buonvisi sul finire del Seicento. La Repubblica sospettò che, dietro una congregazione fissa di consultori che coadiuvavano il vescovo nelle cause contro rei di delitti d'eresia, si celasse in realtà la sempre "aborrita Inquisizione";
20 settembre 1701: decreto del Consiglio Generale che invitava, o meglio obbligava, i cittadini deputati all'Offizio e tre cittadini aggiunti appositamente, a considerare "il ricordo dato circa il divertire i pubblici pregiudizi che possono derivare da qualche nuova introduzione, seguita in questa città, per parte degli ecclesiastici ", e a riferire al Consiglio stesso entro breve termine;
21 settembre 1701: i cittadini deputati riferirono al Consiglio la "giusta inquietudine" causata dal fatto che fosse stata stabilita "da qualche tempo in qua, una Congregazione fissa di ecclesiastici sotto nome particolare di Consultori del Sant'Offizio. La detta [congregazione] apparisce impressa nel sinodo del Signor Cardinal Vescovo Spinola". Le apprensioni, subito scaturite da queste notizie furono sopite dall'apprendere, per mezzo di una lettera del vicario del vescovo, diretta al magistrato Bertolini, che questa Congregazione non aveva voto deliberativo, ma semplicemente consultivo;A.S.L. Offizio sopra la Giurisdizione, 6 (anni 1699-1713), cc.48r. e v.
25 aprile 1707: si rammentò che nel sinodo del vescovo Spinola e del vescovo Buonvisi, era stata "messa a stampa" una deputazione di un numero fisso di ecclesiastici, con titolo di inquisitori del Sant'Offizio. Si propose al Consiglio di fare istanza al vescovo Spada affinché nel nuovo sinodo non fosse introdotta questa deputazione. Si temeva che ciò potesse portare, come conseguenza, l'introduzione della Congregazione del Sant'Offizio nella città, "la quale per consuetudine antichissima ne è stata sempre esente". Preoccupava soprattutto il fatto che tra i consultori fissi, deputati dal vescovo, non vi fosse alcun laico. Si auspicò quindi, che il vescovo venisse incontro alle richieste della Repubblica, e riparasse "al disordine di veder condannati i sudditi dell'Eccellentissimo Consiglio, senza che vi sia alcun laico che possa haver notizia tanto delle cause, che delle condanne, che si fanno dal vescovo".nota 16: A.S.L.Offizio sopra la Giurisdizione, 6 (anni 1699-1713), c.118v
24 gennaio 1708: venne sollevato il problema dell'eccessivo rigore con cui i superiori ecclesiastici procedevano nelle cause di fede; sei cittadini furono incaricati di informarsi sulla composizione della congregazione, che si diceva introdotta in materia di religione, sulle regole che si osservavano nelle cause di questa materia, sui negoziati seguiti nei tempi passati in casi simili;
25 febbraio 1708:

i sei cittadini riferirono che la Congregazione di cui si trattava era composta di dodici membri, di cui erano resi noti i nomi; i ministri erano il Priore Vanni, in qualità di fiscale per la struttura dei processi, e il Reverendo Finucci in qualità di notaio e scritturale (scrivano, copista), destinato a ricevere le denunzie e scrivere di sua mano i processi. I dodici consultori esprimevano la loro opinione con il voto consultivo e non deliberativo, come pure, si rammentò, avveniva in altri luoghi dove l'ordinario esercitava come Inquisitore, avendo l'ordinario la piena libertà di deliberare, come meglio credeva, contro i presunti rei.

23 marzo 1708:

una nuova commissione di sei cittadini presentò una relazione con la quale confermava l'apprensione suscitata dalla novità dell'erezione di un tribunale particolare, che sebbene sotto il nome di "consultori", rischiava di assoggettare i sudditi dello Stato ad una nuova giurisdizione. Necessitava dunque ricercare un compromesso con il vescovo; i "temperamenti" possibili sarebbero potuti essere, in primo luogo, che, nel nuovo sinodo, da mettersi a stampa, si omettesse qualsiasi riferimento a questi consultori del Sant'Offizio; in secondo luogo che, tra i consultori che il vescovo avrebbe dovuto eleggere nella contingenza dei casi, ci fosse almeno un perito laico, scelto tra quelli che intervenivano anche nel Governo, come si era praticato nel passato, che non vi fossero notaio e fiscale ecclesiastici deputatati appositamente e adoperati soltanto nelle cause di fede, ma che a queste funzioni supplisse un qualsiasi notaio di vescovato e un fiscale che assistesse anche nelle cause criminali. In terzo luogo che, nei casi di carcerazione e di processo di persone laiche, ne fosse sempre informato l'Offizio sopra la Giurisdizione

Rispondendo alle istanze a lui presentate, il Cardinale Spada aveva negato di aver fatto nuove introduzioni, affermando di aver soltanto sfruttato, come Inquisitore "a iure", la possibilità, offerta dai sacri canoni, di eleggere dei consultori; in questo negozio, d'altra parte, il maggiore interesse era il suo, trattandosi unicamente della sua autorità non divisibile con altri. Riguardo perciò alla richiesta della Repubblica, di non vedere dilatata in più tribunali questa autorità, assicurava il governo della sua volontà "ardentissima" di compiacerlo per quanto gli era possibile, in virtù della sincerità del suo affetto verso la sua amatissima patria, assicurando inoltre che non c'era problema che non potesse essere risolto con il dialogo.

28 marzo 1708: si propose di far presente al vicario che per l'avvenire non procedesse infliggendo pene temporali in casi di delitti come il ratto, cioè di rapiumento di fanciulla per sposarla senza le procedure prescritte, essendo lecito agli ecclesiastici imporre solo "censure e remedi spirituali". Perciò, qualora si verificassero di questi delitti, sarebbe stato compito dei magistrati pubblici procedere contro i delinquenti, comminando quelle pene previste dalle leggi e dagli statuti della Repubblica, non potendosi in alcun modo accettare la tesi sostenuta dal vicario, in una memoria fatta pervenire all'Offizio sopra la Giurisdizione, che il delitto di ratto fosse un delitto di misto foro e perseguibile anche con pene temporali da parte del giudice ecclesiastico, perché invece la punizione di questo delitto spettava al solo giudice laico.
3 aprile 1708: si comunicava in Consiglio una risposta del vicario alle doglianze del Consiglio, con la quale il prelato faceva atto di contrizione ed esprimeva tutta la sua fedeltà al Consiglio: "il vicario ha sentito con infinito disgusto, che l'Eccellentissimo Consiglio non sia sodisfatto delle ragioni addotte nella memoria presentata [...], e prova una somma afflizione non poter presentare altro all'Eccellentissimo Consiglio che un attestato del suo sommo ossequio e della sua sincera intenzione diretta sempre ad incontrare la sodisfazione del medesimo né mai di offendere in ben minima parte la sua giurisdizione, che ha sempre rispettato, e assicura di riguardare ancora per l'avvenire con quel rispetto et attenzione, che deve per non dare alcuna occasione di dispiacenza al suo Principe naturale, che venera con tutto l'ossequio; e è stata sua disgrazia che nelle due cause contestate possa haver preso qualche sbaglio per la sua corta intelligenza, assicurando che in avvenire riporrà ogni studio per non incorrere nel disgusto dell'Eccellentissimo Consiglio".nota 16: A.S.L. Offizio sopra la Giurisdizione, 6 (anni 1699-1713), c.154v. e c.155r
18 febbraio 1712:

5 gennaio 1713:

la Repubblica continuò costantemente il controllo sugli atti della curia vescovile. In queste date si rinnovò come sempre il giuramento d'inizio anno dell'Offizio di Giurisdizione, di vigilare affinché non si formassero congregazioni da parte degli ecclesiastici, collegabili in qualche modo al Sant'Offizio.

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