Offizio sopra la Religione

12 maggio 1545:

Istituzione con legge dal Consiglio Generale. Nacque come manifestazione concreta dell’acquisita volontà del Governo lucchese, di agire, indagando e perseguitando, contro i cittadini allontanatisi dall’ortodossia cattolica: fu il mezzo per giustificare l’inutilità della presenza dell’Inquisizione e motivo per tenerla lontana. Il compito dell'Offizio era impedire la diffusione e la lettura di libri eretici, impedire le dispute in materia di religione e i contatti dei cittadini della Repubblica con infedeli ed eretici, specialmente con Bernardino Ochino e Pietro Martire Vermigli.

Era composto da tre cittadini e dal Gonfaloniere di giustizia. Per i membri che si assentavano ingiustificati dalle riunioni erano previste gravi pene pecuniarie. Alle dipendenze dell’Offizio vi era un "esploratore" o "ministro", detto anche "targetto", che aveva in un primo tempo funzioni inquisitoriali, riferiva sui casi che potevano rientrare nella competenza dell’Offizio, sorvegliava i sospetti e i denunciati. Ogni due mesi l’Offizio doveva presentare in Consiglio una relazione ordinaria sullo stato della religione nella Repubblica.

Per quanto riguarda l’applicazione concreta delle severissime norme emanate in materia di religione, bisogna sottolineare che fu scarsissima. Scarsi furono i provvedimenti punitivi nei confronti di cittadini sospetti, dei quali si preferì favorire l’esodo e l’esilio. Solamente negli ultimi decenni del Cinquecento l’Offizio cominciò a funzionare sistematicamente. 

24 settembre 1549:

un nuovo decreto, che può essere considerato la legge fondamentale dell’Offizio disciplinò in modo più certo e fermo la lettura dei libri religiosi: furono proibiti tutti i libri che trattavano della scrittura e della religione che erano senza titolo e nome dell’autore e che non avevano il nulla osta del vicario del vescovo.

Inoltre l’Offizio doveva vigilare e cooperare con il vicario del vescovo sull’adempimento delle confessioni e comunioni "nei tempi e modi ordinati nei sacri canoni", sul rispetto del digiuno settimanale, sulle proibizioni di macellare e vendere carne nello stato durante la quaresima. Le pene vennero inasprite: passarono da 50 a 100 ducati (o sei mesi di carcere) per il reo incensurato, a 500 ducati o tre anni di carcere per il recidivo, oltre alla privazione in perpetuum di ogni "offizio di onore e di utile del Magnifico comune". La terza volta il reo era  condannato alla pena capitale e alla confisca dei beni.

Compito specifico dell’Offizio era la scoperta e la cattura degli eretici, per adempiere al quale aveva la facoltà di perquisire qualsiasi casa nel territorio dello stato, di cittadino o forestiero. Una volta individuati e catturati i sospetti, l’Offizio li assicurava nelle mani del podestà per l’adempimento della procedura criminale.

Entrarono a farne parte anche "due magnifici Signori" eletti ogni due mesi dal Consiglio dei Trentasei.

1558:

un nuovo decreto rinnovò il divieto di rapporto con qualsiasi eretico e sopratutto con quei sudditi dichiarati eretici dal Sant’Offizio e si istituì un registro, tenuto dalla cancelleria, contenente i nomi degli eretici condannati e recidivi;

1561:

Un decreto sancì disposizioni riguardanti il controllo dei numerosi lucchesi residenti all’estero, nella consapevolezza che il seme dell’eresia era stato importato dai contatti e dagli scambi commerciali delle comunità lucchesi all’estero;

1566:

nuove disposizioni, in particolare riguardianti la proibizione di frequentare e commerciare con qualsiasi cittadino di Ginevra; la composizione dell' Offizio passa da tre a sei cittadini.

1568:

nuove disposizioni riguardarono gli stranieri che vivevano nella città e nel territorio della Repubblica, la cui presenza doveva essere segnalata all’Offizio. Dovevano essere sorvegliati affinché non professassero contro le disposizioni della Chiesa.

Altre disposizioni miravano a risolvere problemi di carattere formale, ma erano prive di profonde motivazioni politiche e religiose. Ad esempio il compito di vigilare sull’addobbo delle chiese durante le feste principali, le competenze sull'istruzione religiosa dei fanciulli e, più rilevanti, le disposizioni disciplinanti la vita degli ebrei nella Repubblica.

28 novembre 1679:

il Consiglio decise di non permettere la permanenza di persone ebraiche nella città e stato, oltre un certo tempo stabilito, e decise che fosse l’Offizio sopra la Religione ad occuparsene;

1713 - 30 giugno 1724:

rilevante paralisi della magistratura: l’Offizio non presentò in Consiglio alcun memoriale, limitandosi alle relazioni ordinarie, che si ripetevano secondo uno schema solito. L’Offizio svolse attribuzioni concrete la cui rilevanza era per lo più formale;

1751:

l’attività dell’Offizio ridivenne intensissima, ma solo perché gli è affidata la "cura delle opere della città", scaricata dall’Offizio sopra la Giurisdizione oberato di attività e competenze.

I soli problemi che si riallacciavano alle antiche disposizioni, di cui si occupa nel corso del Settecento, sono la frequenza e l’insegnamento della dottrina cristiana e la vigilanza sul precetto pasquale.

1769:

entrò a far parte dell'Offizio anche un avvocato.
1799: l'Offizio fu mantenuto in vita dal primo governo repubblicano democratico;

28 gennaio 1801:

l’Offizio la cui attività era ormai irrilevante, fu abolito con legge democratica e le sue competenze attribuite al ministero della Giustizia.

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