Offizio sopra la Religione
12 maggio 1545: |
Istituzione con legge
dal Consiglio Generale. Nacque come manifestazione concreta
dellacquisita volontà del Governo lucchese, di agire, indagando e perseguitando,
contro i cittadini allontanatisi dallortodossia cattolica: fu il mezzo per
giustificare linutilità della presenza dellInquisizione e motivo per tenerla
lontana. Il compito dell'Offizio era impedire la diffusione e la lettura di libri eretici,
impedire le dispute in materia di religione e i contatti dei cittadini della Repubblica
con infedeli ed eretici, specialmente con Bernardino
Ochino e Pietro Martire Vermigli. Era composto da tre cittadini e dal Gonfaloniere di giustizia. Per i membri che si assentavano ingiustificati dalle riunioni erano previste gravi pene pecuniarie. Alle dipendenze dellOffizio vi era un "esploratore" o "ministro", detto anche "targetto", che aveva in un primo tempo funzioni inquisitoriali, riferiva sui casi che potevano rientrare nella competenza dellOffizio, sorvegliava i sospetti e i denunciati. Ogni due mesi lOffizio doveva presentare in Consiglio una relazione ordinaria sullo stato della religione nella Repubblica. Per quanto riguarda lapplicazione concreta delle severissime norme emanate in materia di religione, bisogna sottolineare che fu scarsissima. Scarsi furono i provvedimenti punitivi nei confronti di cittadini sospetti, dei quali si preferì favorire lesodo e lesilio. Solamente negli ultimi decenni del Cinquecento lOffizio cominciò a funzionare sistematicamente. |
24 settembre 1549: |
un nuovo decreto, che può essere considerato la legge fondamentale dellOffizio disciplinò in modo più certo e fermo la lettura dei libri religiosi: furono proibiti tutti i libri che trattavano della scrittura e della religione che erano senza titolo e nome dellautore e che non avevano il nulla osta del vicario del vescovo. Inoltre lOffizio doveva vigilare e cooperare con il vicario del vescovo sulladempimento delle confessioni e comunioni "nei tempi e modi ordinati nei sacri canoni", sul rispetto del digiuno settimanale, sulle proibizioni di macellare e vendere carne nello stato durante la quaresima. Le pene vennero inasprite: passarono da 50 a 100 ducati (o sei mesi di carcere) per il reo incensurato, a 500 ducati o tre anni di carcere per il recidivo, oltre alla privazione in perpetuum di ogni "offizio di onore e di utile del Magnifico comune". La terza volta il reo era condannato alla pena capitale e alla confisca dei beni. Compito specifico dellOffizio era la scoperta e la cattura degli eretici, per adempiere al quale aveva la facoltà di perquisire qualsiasi casa nel territorio dello stato, di cittadino o forestiero. Una volta individuati e catturati i sospetti, lOffizio li assicurava nelle mani del podestà per ladempimento della procedura criminale. Entrarono a farne parte anche "due magnifici Signori" eletti ogni due mesi dal Consiglio dei Trentasei. |
1558: |
un nuovo decreto rinnovò il divieto di rapporto con qualsiasi eretico e sopratutto con quei sudditi dichiarati eretici dal SantOffizio e si istituì un registro, tenuto dalla cancelleria, contenente i nomi degli eretici condannati e recidivi; |
1561: |
Un decreto sancì disposizioni riguardanti il controllo dei numerosi lucchesi residenti allestero, nella consapevolezza che il seme delleresia era stato importato dai contatti e dagli scambi commerciali delle comunità lucchesi allestero; |
1566: |
nuove disposizioni, in particolare riguardianti la proibizione di frequentare e commerciare con qualsiasi cittadino di Ginevra; la composizione dell' Offizio passa da tre a sei cittadini. |
1568: |
nuove disposizioni riguardarono gli
stranieri che vivevano nella città e nel territorio della Repubblica, la cui presenza
doveva essere segnalata allOffizio. Dovevano essere sorvegliati affinché non
professassero contro le disposizioni della Chiesa. Altre disposizioni miravano a risolvere problemi di carattere formale, ma erano prive di profonde motivazioni politiche e religiose. Ad esempio il compito di vigilare sulladdobbo delle chiese durante le feste principali, le competenze sull'istruzione religiosa dei fanciulli e, più rilevanti, le disposizioni disciplinanti la vita degli ebrei nella Repubblica. |
28 novembre 1679: |
il Consiglio decise di non permettere la permanenza di persone ebraiche nella città e stato, oltre un certo tempo stabilito, e decise che fosse lOffizio sopra la Religione ad occuparsene; |
1713 - 30 giugno 1724: |
rilevante paralisi della magistratura: lOffizio non presentò in Consiglio alcun memoriale, limitandosi alle relazioni ordinarie, che si ripetevano secondo uno schema solito. LOffizio svolse attribuzioni concrete la cui rilevanza era per lo più formale; |
1751: |
lattività dellOffizio ridivenne intensissima, ma solo perché gli è affidata la "cura delle opere della città", scaricata dallOffizio sopra la Giurisdizione oberato di attività e competenze. I soli problemi che si riallacciavano alle antiche disposizioni, di cui si occupa nel corso del Settecento, sono la frequenza e linsegnamento della dottrina cristiana e la vigilanza sul precetto pasquale. |
1769: |
entrò a far parte dell'Offizio anche un avvocato. |
1799: | l'Offizio fu mantenuto in vita dal primo governo repubblicano democratico; |
28 gennaio 1801: |
lOffizio la cui attività era ormai irrilevante, fu abolito con legge democratica e le sue competenze attribuite al ministero della Giustizia. |